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Articolo 50 dell’AI Act dopo il regolamento (UE) 2026/1744: guida pratica

L’articolo 50 si applica in generale dal 2 agosto 2026. Il regolamento (UE) 2026/1744, già in vigore, concede fino al 2 dicembre 2026 a determinati sistemi generativi immessi prima sul mercato per...
Illustrazione editoriale generata dall’IA di una persona che esamina segnali di trasparenza e informativa sull’IA; è un concept, non una prova giuridica.

Che cosa è cambiato prima dell’applicazione degli obblighi di trasparenza?

L’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce obblighi di trasparenza per determinate interazioni con l’IA e per contenuti sintetici o manipolati. L’AI Act originario è stato adottato e pubblicato nel 2024 ed è entrato in vigore il 1º agosto 2024. In base al calendario di applicazione graduale, l’articolo 50 è generalmente applicabile dal 2 agosto 2026.

La situazione giuridica è cambiata ancora poco prima di tale data. Il regolamento (UE) 2026/1744 è stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio ed è entrato in vigore il 27 luglio, il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Il punto 20 dell’articolo 1 ha sostituito l’articolo 50, paragrafo 7. Ha inoltre introdotto una transizione specifica: i fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026.

Questa transizione di quattro mesi è circoscritta. Riguarda l’obbligo di marcatura leggibile da dispositivo automatico previsto dal paragrafo 2 per i sistemi generativi indicati già sul mercato prima del 2 agosto. Non rinvia in generale l’articolo 50 e non sposta a dicembre tutti gli obblighi di fornitori o deployer. Una decisione concreta di conformità richiede il testo EUR-Lex vigente e i fatti specifici del sistema. Questa guida offre informazioni generali, non consulenza legale individuale.

Distinguere anzitutto fornitori e deployer

Un fornitore sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome. Un deployer utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, ferme restando le definizioni e le eccezioni dell’atto. Un’organizzazione può avere ruoli diversi per prodotti diversi. L’impresa che offre un sistema interattivo può avere obblighi da fornitore, mentre un editore che lo usa in un flusso rivolto al pubblico può avere obblighi da deployer.

La distinzione conta perché gli obblighi non sono intercambiabili. I fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono informarle che stanno interagendo con un’IA, salvo che ciò sia evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto. Esiste un’eccezione per sistemi autorizzati dalla legge a rilevare, prevenire, indagare o perseguire reati, con adeguate garanzie per diritti e libertà di terzi. L’eccezione non copre sistemi disponibili al pubblico per denunciare un reato.

L’articolo 50, paragrafo 2, riguarda i fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano audio, immagini, video o testo sintetici. Gli output devono essere marcati in un formato leggibile da dispositivo automatico e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Le misure devono essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili per quanto tecnicamente possibile, considerando specificità e limiti dei contenuti, costi di attuazione e stato dell’arte generalmente riconosciuto. L’obbligo non si applica se il sistema svolge una funzione standard di editing o non altera sostanzialmente i dati di input forniti dal deployer né la loro semantica. Resta anche l’eccezione penale autorizzata, soggetta a garanzie.

I deployer hanno obblighi separati. Chi usa un sistema di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte e trattare i dati personali secondo le norme applicabili, fatta salva l’eccezione penale autorizzata. Chi genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Chi pubblica testo generato o manipolato dall’IA per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve ugualmente dichiararlo, fatte salve le precise eccezioni indicate di seguito.

Per le informative previste dall’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, le informazioni devono essere chiare e distinguibili e fornite al più tardi alla prima interazione o esposizione. Devono inoltre rispettare i requisiti di accessibilità applicabili. Un’avvertenza nascosta dopo l’interazione non equivale quindi a un’informazione tempestiva.

Informativa visibile e marcatura leggibile da dispositivo automatico sono controlli diversi

Un avviso visibile aiuta la persona a comprendere l’esperienza immediata. Una marcatura leggibile da dispositivo automatico favorisce il rilevamento tecnico e l’identificazione a valle. A seconda del flusso possono servire entrambi i controlli; nessuno va automaticamente considerato sostitutivo dell’altro.

I team di prodotto devono testare posizione, tempistica, accessibilità, interfacce tradotte e schermi piccoli. I team tecnici devono verificare se la marcatura resiste a esportazioni e trasformazioni realistiche. I team di governance devono conservare prove versionate della misura effettivamente operativa nella versione rilasciata, del ruolo e caso d’uso interessati e dell’analisi di eccezione o transizione applicata.

Mantenere precise le eccezioni per deepfake e testi di interesse pubblico

L’obbligo di dichiarazione dei deepfake non si applica agli usi penali autorizzati dalla legge. Quando il contenuto fa parte di un’opera o programma manifestamente artistico, creativo, satirico, fittizio o analogo, l’obbligo si limita a dichiarare in modo appropriato l’esistenza del contenuto generato o manipolato senza ostacolare la visualizzazione o il godimento dell’opera.

Per il testo generato o manipolato dall’IA e pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, la dichiarazione non si applica agli usi penali autorizzati. Non si applica neppure quando il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. Le condizioni vanno documentate onestamente: aggiungere un nome a una pipeline altrimenti automatizzata non prova da solo una revisione umana o editoriale effettiva.

Una sequenza pratica di attuazione

  1. Censire le interazioni dirette. Elencare chat, voce, assistenza e altre interfacce nelle quali una persona potrebbe ragionevolmente credere di interagire con un essere umano.
  2. Mappare i ruoli giuridici. Registrare fornitore e deployer per ogni caso d’uso invece di assegnare ogni obbligo al «venditore».
  3. Classificare gli output. Individuare flussi sintetici audio, immagine, video e testo, inclusi deepfake e pubblicazioni di interesse pubblico.
  4. Controllare tempi e transizione. Separare l’applicazione generale dal 2 agosto 2026 dalla transizione del paragrafo 2 fino al 2 dicembre 2026 per i sistemi ammissibili già sul mercato.
  5. Progettare insieme controlli umani e tecnici. Definire informativa, marcatura leggibile da dispositivo automatico, tempistica, lingua e accessibilità per il flusso classificato.
  6. Testare percorsi reali. Verificare primo contatto, contenuto copiato o esportato, layout mobili, tecnologie assistive e stati di errore.
  7. Conservare le prove decisionali. Archiviare versioni, mappe dei ruoli, analisi delle eccezioni, revisioni e test affinché l’organizzazione possa spiegare il proprio approccio.

Orientamenti e codici non sostituiscono la legge modificata

Gli orientamenti della Commissione e un codice di buone pratiche sulla trasparenza possono aiutare l’attuazione, ma vanno letti alla luce del testo vigente. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha sostituito l’articolo 50, paragrafo 7; una pagina di assistenza, una FAQ della fase di proposta o un avviso di testo non aggiornato non prevalgono sull’atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L’adesione a un codice volontario non deve essere descritta come salvaguardia generale per ogni obbligo dell’articolo 50. Occorre individuare il paragrafo, il ruolo e il flusso di contenuti coperti e verificarne l’ambito attuale.

La conclusione pratica per il lettore

L’articolo 50 non si risolve inserendo «powered by AI» nel piè di pagina. Un programma credibile collega classificazione giuridica, progettazione del prodotto, provenienza tecnica, pratica editoriale e prove. I lettori devono essere informati abbastanza presto da calibrare la fiducia, mentre le organizzazioni devono dimostrare che avviso e marcatura restano efficaci se cambiano modello, interfaccia, pubblico o canale di distribuzione.

All’11 settembre 2026, questo testo è una panoramica pratica dell’articolo 50 e della sua transizione circoscritta. Non è un’analisi completa del regolamento (UE) 2026/1744 né dell’AI Act modificato. Le applicazioni specifiche richiedono l’esame del testo vigente e consulenza qualificata.

Fonti primarie

EUR-Lex: regolamento (UE) 2026/1744, CELEX 32026R1744; EUR-Lex: regolamento (UE) 2026/1744, informazioni e versioni del documento; EUR-Lex: regolamento (UE) 2026/1744, vista bilingue EN–ES; EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/1689, informazioni e cronologia delle modifiche; Commissione europea: orientamenti sugli obblighi di trasparenza dell’IA. Consultato l’11 settembre 2026.